Cos'è
L'AUTOTUTELA e' uno strumento di autocorrezione attraverso il quale l'Ufficio Tributi, qualora si accorga di avere commesso errori nei propri atti, puo' rettificare il proprio operato senza ricorrere al giudice (la Commissione Tributaria).
L'autotutela puo' essere applicata in via autonoma cioe' d'ufficio, oppure su richiesta del cittadino.
La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende automaticamente il termine per il pagamento degli atti ne' quello per presentare ricorso alla commissione tributaria (60 giorni dalla notifica dell'atto).
L'ufficio tributi non e' obbligato per legge ad annullare o a rettificare l'atto e nel caso in cui questi rimanga inerte o risponda negativamente all'istanza, si dovra' procedere al ricorso presso il giudice tributario nei termini previsti dalla legge.
L'istanza di autotutela puo' essere presentata anche in pendenza di giudizio e anche nel caso in cui si sia gia' provveduto al pagamento dell'atto di accertamento (in questo caso qualora venisse accolta si avra' diritto al rimborso di quanto indebitamente versato).
Come si fa
Modalità di presentazione dell'istanza:
- PEC all'indirizzo santilariodenza@cert.provincia.re.it (modulistica firmata con firma digitale oppure modulistica firmata in originale e documento di identita' scansiti)
- invio con posta elettronica semplice all'indirizzo civico@comune.santilariodenza.re.it (modulistica sottoscritta con firma digitale oppure modulistica firmata in originale e documento d'identita' scansiti)
- spedizione postale - Via Roma 84 - 42049 Sant'Ilario d'Enza (RE) (modulistica firmata in originale e fotocopia del documento di identita')
- consegna modulistica allo Sportello Unico al Cittadino 'Civico' previo appuntamento contattando il n. 0522/902811
Dove rivolgersi
Costi
La richiesta di autotutela non prevede nessun costo
L'autotutela ha carattere discrezionale e in base alla legge l'ufficio non e' obbligato ad accoglierla ne' a formulare risposta al contribuente che la richiede.
Pertanto occorre prestare attenzione a non fare trascorrere i 60 giorni di tempo dalla notifica dell'atto ritenuto illeggittimo per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria.