Cos'è
Sono denominati hobbisti tutti gli operatori non professionali del commercio i quali vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore.
Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti.
Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00; in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore ad Euro 1.000,00.
Il tesserino è rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra Regione.
REQUISITI
Il richiedente il tesserino deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 2010.
VALIDITA’
Il tesserino ha validità di UN ANNO ed è rilasciato per non più di una volta all’anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di QUATTRO ANNI, anche non consecutivi.
Gli hobbisti in possesso del tesserino identificativo possono partecipare ad un massimo di TRENTA MANIFESTAZIONI L’ANNO e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività.
Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.
Il tesserino identificativo contiene generalità e foto del richiedente, oltre a TRENTA appositi spazi per la vidimazione, di cui DIECI per la partecipazione a mercatini degli hobbisti e VENTI per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti.
Esauriti gli spazi per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, eventuali spazi non utilizzati per la partecipazione a mercatini degli hobbisti possono essere utilizzati per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti.