Cos'è
Si intendono occupazioni occasionali:
a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative, benefiche e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) occupazioni di durata inferiore a 8 ore qualora riguardino: piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero, operazioni di trasloco e di mantenimento del verde;
d) occupazioni occasionali della durata inferiore a 4 ore;
e) occupazioni realizzate a scopo benefico e solidaristico da Associazioni, Comitati del Nido di infanzia, Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie del territorio comunale.
f) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
Sono soggetti alla sola comunicazione di occupazione occasionale i casi di esenzione previsti dall'articolo 63 del vigente Regolamento COSAP.