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Unione civile

Per costituire un'unione civile, due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare richiesta all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di loro scelta.
La richiesta di unione viene formalizzata dagli interessati con un processo verbale sottoscritto innanzi all'Ufficiale di Stato civile.
La successiva costituzione dell'unione (anche in Comune diverso previo rilascio di delega) avviene con dichiarazione resa dagli interessati alla presenza di due testimoni.
In questa sede, le parti potranno altresì:
- Rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni (in caso contrario, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni)
- Scegliere un cognome comune: le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.
Lo scioglimento dell'unione avviene per morte di una delle parti, per divorzio con procedimento giudiziario o con negoziazione assistita, o con accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile (non è prevista la separazione), per rettificazione di sesso.

A chi si rivolge

Il servizio è rivolto alle persone che intendono costituire un'unione civile

Accedere al servizio

Come si fa

Per richiesta di informazioni, sottoscrizione del processo verbale e per la costituzione dell'Unione civile rivolgersi a:
Ufficio di Stato civile presso 'Civico' - Sportello Unico al Cittadino - via Roma 84 - Sant'Ilario d'Enza - Tel. 0522/902806

Cosa serve

Chi indente costituire un'Unione civile deve darne comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile di un Comune a propria scelta. L'Ufficiale dello Stato civile comunicherà immediatamente la data in cui entrambi le parti potranno sottoscrivere il processo verbale di richiesta di Unione civile, che dovrà essere  sottoscritta contemporaneamente e congiuntamente da entrambi le parti.

La richiesta di costituzione dell'Unione civile può essere fatta anche da persona che ne ha avuto speciale incarico (procura speciale) delle parti.

Nell'istanza deve essere indicata la scelta del regime patrimoniale della coppia (separazione o unione dei beni), e se si opta per un cognome comune; entrambe tali indicazioni dovranno essere riportate sull'atto di costituzione dell'unione civile.

Ricevuta la richiesta di costituzione dell'Unione civile, l'Ufficiale dello Stato civile redige un processo verbale che verrà sottoscritto dai richiedenti e dall'ufficiale dello stato civile.

I controlli

L'Ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni ricevute e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'Unione civile. Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale. Della conclusione dei controlli l’ufficiale dello Stato civile deve dare formale comunicazione agli interessati.

Il nulla osta per i cittadini stranieri

Il cittadino straniero deve presentare il nulla osta all’unione civile rilasciato dall'autorità straniera competente (Consolato straniero in Italia). Il nulla osta dovrà fare esplicito riferimento all’Unione tra persone dello stesso sesso. L’eventuale impedimento alla costituzione di un’unione tra persone dello stesso sesso attestato dall’autorità straniera non è causa di impedimento alla costituzione dell’Unione civile.

Costituzione dell'unione civile

L'unione civile deve essere costituita entro 180 giorni dalla conclusione delle verifiche delle dichiarazioni ricevute.

L'Unione civile è costituita, nel giorno prescelto, alla presenza di due testimoni e davanti all'Ufficiale dello stato civile.

La celebrazione avviene nella Casa Comunale in una sala aperta al pubblico alla presenza di due testimoni (uno per parte, che dovranno essere comunicati anticipatamente all'Ufficiale dello Stato civile).

Qualora gli interessati, o anche uno solo di essi, non comparissero senza giustificato motivo nel giorno e nell'ora fissati per la dichiarazione, tutto il procedimento verrà annullato e non potrà procedersi con la dichiarazione se non iniziando un nuovo procedimento.

Costi e vincoli

Costi

Nessuno

Vincoli

Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

  • la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l'interdizione, di una delle parti, per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
  • la sussistenza tra le parti dei rapporti ex art. 87, 1° comma, del Codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 87;
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

Casi particolari

Scioglimento dell’unione civile

L’unione civile si scioglie automaticamente in seguito alla morte, o alla dichiarazione di morte presunta di una delle parti. Si scioglie automaticamente anche quando viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti. Tuttavia se la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, dove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire anche quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile; l’ufficiale di stato civile riceve tale volontà in forma congiunta e se la volontà di scioglimento viene da una sola parte, essa deve essere notificata all’altra parte, e tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull’atto di costituzione dell’unione civile. La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà.

Lo scioglimento avviene anche nei casi previsti per lo scioglimento del matrimonio.

Non si applica all’unione civile la separazione personale tra le parti, come avviene nel caso di matrimonio.

La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta al Tribunale ordinario, oppure al Sindaco.

Ultimo aggiornamento

13-12-2022 13:12

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