Cos'è
Dal 2014 e' possibile, per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente:
- negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o
- se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato
E' possibile pervenire alla separazione personale, al divorzio o alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio, con una convenzione di negoziazione, assistita da almeno un avvocato per parte.
La procedura prevede che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica:
- in assenza di figli
- in assenza di figli minori
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave.
La procedura prevede che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli):
- in presenza di figli minori
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave
- di figli maggiorenni non autosufficienti.
Uno degli avvocati , una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovra' trasmettere l'accordo entro 10 giorni al Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
In caso di ritardo (trasmissione dopo i 10 giorni) e' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 Euro a carico degli avvocati procedenti.
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
I coniugi possono comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori e' facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo e' il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo
E' possibile rivolgersi all'Ufficiale di stato civile del Comune solo quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti).
L'accordo non potra' contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma potra' essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio gia' stabilite limitatamente a: - attribuzione assegno periodico - la sua revoca - la sua revisione quantitativa Non potra' costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum).