Cos'è
La dispersione delle ceneri avviene con le modalita' previste dalla Legge regionale 19/2004 e nei luoghi dalla stessa individuati purche' situati nel territorio della Regione Emila Romagna.
La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve indicare il soggetto che provvede alla dispersione, nonche' il luogo, il giorno e l'ora in cui la medesima avra' luogo.
Nel caso in cui il luogo sia fuori dal territorio comunale, l'Ufficio di polizia mortuaria informa il Comune di destinazione.
Nel caso sia intenzione del richiedente disperdere le ceneri fuori dal territorio regionale, il Comune si limita a rilasciare l'autorizzazione al trasporto delle ceneri fino al luogo di destinazione.
Competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione e' l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso. In caso di decesso di un cittadino della regione Emilia-Romagna avvenuto in altra Regione, detta autorizzazione puo' in alternativa essere disposta anche dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto. Nel caso di dispersione di ceneri gia' tumulate, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 11, l'autorizzazione compete all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
Presupposto fondamentale e' la manifestazione di volonta' espressa in vita dal defunto alla dispersione, accertata attraverso uno dei seguenti modi:
a) disposizione testamentaria, dichiarazione autografa, dichiarazione sottoscritta esplicitamente a tale scopo come ad esempio l'iscrizione alla Socrem, altre forme di manifestazione di volonta' ritualmente rese in vita dal defunto di fronte a pubblici ufficiali. Qualora il defunto non abbia indicato il luogo e/o la persona incaricata alla dipersione, dovra' essere presentata a cura del coniuge (ove presente) e da tutti i congiunti di pari grado, una integrazione testamentaria con la quale dichiareranno i dati suddetti.
Il familiare individuato dal defunto o dai congiunti dovra' presentare al Comune di decesso, richiesta di dispersione in marca da bollo, allegando copia della manifestazione di volonta' sottoscritta dal defunto unitamente all'eventuale integrazione sopra richiamata.
b) in mancanza del documento suddetto e' da ritenersi valida la dichiarazione da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volonta' di dispersione delle proprie ceneri. Questa dichiarazione deve essere ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado (ascendenti - genitori del defunto e discendenti - figli del defunto) o in mancanza, da tutti i parenti piu' prossimi di pari grado individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice civile, di fronte a pubblici ufficiali con sottoscrizione autenticata (Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 1622/2008).
Qualora venga presentata richiesta di dispersione ceneri di cittadino straniero occorre acquisire preventivamente il nulla-osta rilasciato dalla competente Autorita' Diplomatica o Consolare del paese di appartenenza.