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Sono 'conviventi di fatto' due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto puo' essere effettuata da due persone residenti nel Comune di Sant'Ilario d'Enza, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia.
I conviventi di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullita' con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme imperative e all'ordine pubblico.
L'ufficio di anagrafe iscrive la convivenza di fatto e/o registra il contratto di convivenza (il contratto deve essere trasmesso all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di residenza dei conviventi entro 10 giorni dalla stipula).

La convivenza di fatto e' certificata attraverso un certificato di anagrafe rilaciato nel rispetto delle disposizioni in materia di imposta di bollo.

La cancellazione della Convivenza di fatto puo' avvenire nei seguenti casi:
- d'ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Sant'Ilario d'Enza di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile
- su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata il Comune provvedera' a inviare all'altro componente la relativa comunicazione.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto e la misura degli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, qualora il convivente si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Effetti della convivenza di fatto
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38)
b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonche' di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39)
c) ciascun convivente di fatto puo' designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacita' di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalita' di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41)
d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45)
e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44)
f) inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1 comma 45)
g) diritti del convivente nell'attivita' di impresa (art. 1 comma 46)
h) ampliamento delle facolta' riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48)
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

Accedere al servizio

Come si fa

Modalità di presentazione dell'istanza:
-PEC all'indirizzo santilariodenza@cert.provincia.re.it (modulistica firmata con firma digitale oppure modulistica firmata in originale e documento di identita' scansiti)
-invio con posta elettronica semplice all'indirizzo civico@comune.santilariodenza.re.it (modulistica sottoscritta con firma digitale oppure modulistica firmata in originale e documento d'identita' scansiti)
-spedizione postale - Via Roma 84 - 42049 Sant'Ilario d'Enza (RE) (modulistica firmata in originale e fotocopia del documento di identita')
-consegna modulistica allo Sportello Unico al Cittadino 'Civico'

Cosa serve

- essere residenti nel Comune di Sant'Ilario d'Enza coabitanti allo stesso indirizzo e iscritti nel medesimo stato di famiglia
- essere maggiorenni
- non essere legati da rapporti di parentela, affinita' o adozione
- essere di stato libero

Documentazione necessaria:
Per le persone gia' coabitanti al medesimo indirizzo nel Comune di Sant'Ilario d'Enza: Modulo dichiarazione costituzione convivenza di fatto e fotocopie dei documenti d'identita' di entrambe le parti
Per le persone che si trasferiscono da altro Comune o che intendono costituire una convivenza ad altro indirizzo nel Comune di Sant'Ilario d'Enza: Modulo dichiarazione di residenza/Modulo dichiarazione cambio di abitazione e Modulo dichiarazione costituzione convivenza di fatto e fotocopie dei documenti d'identita' di entrambe le parti.

Se cittadini stranieri e' necessario allegare anche la dichiarazione consolare in cui viene attestato lo stato libero.

Costi e vincoli

Costi

Nessuno

Tempi e scadenze

2 giorni lavorativi per la registrazione della Convivenza di fatto o per la registrazione del contratto di convivenza

Ultimo aggiornamento

13-12-2022 13:12

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