Cos'è
La cancellazione per irreperibilita' accertata avviene:
-a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione
- ovvero, quando a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile
- nonche' per cittadini stranieri, per irreperibilita' accertata ovvero per effetto per il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni.
I cittadini extracomunitari iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno e comunque non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
La cancellazione per irreperibilita' comporta: la perdita del diritto di voto (per i cittadini italiani) l'impossibilita' di ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento,e la perdita all'assistenza sanitaria.
L'avvio della procedura per irreperibilita' accertata avviene d'ufficio sulla base di informazioni pervenute. Le relative segnalazioni possono pervenire da altri Comuni o Enti, nonche' da cittadini privati con comunicazione scritta e con l'indicazione di tutti gli elementi atti a dimostrare quanto dichiarato ed allegando fotocopia del documento di riconoscimento (vedi modulistica allegata). La segnalazione non avra' effetti immediati, ma dara' modo all'Ufficio Anagrafe di verificare la posizione anagrafica degli interessati e, sulla base dei riscontri effettuati, adottare un procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilita' accertata (previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati: la comunicazione si considera eseguita anche se l'interessato non ritira la raccomandata, dopo la compiuta giacenza della raccomandata).
La comunicazione del provvedimento finale di cancellazione va adempiuta tramite la NOTIFICA del provvedimento, da eseguirsi sotto la responsabilita' del messo notificatore, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (deposito del provvedimento per 20 giorni nella casa comunale).
La notifica produrra' i suoi effetti il 20.mo giorno successivo alla data di notifica coincidente con il deposito presso la casa comunale.
Il provvedimento anagrafico e' efficacie dal momento della sua adozione. Percio', anche il provvedimento di cancellazione per irreperibilita' e' immediatamente eseguibile ed esecutivo. La decorrenza della cancellazione e' dalla data del provvedimento di cancellazione.
La cancellazione per omessa dichiarazione della dimora abituale prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati nonche' opportune verifiche previste dalla legge. Qualora si confermi quanto previsto dall'art. 11 comma c) DPR 223/1989 (trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso e previo avviso all'interessato a provvedere entro 30 giorni) si provvedera' alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni alla Questura.