Cos'è
L'affido delle ceneri avviene con le modalita' previste dalla Legge Regionale 29/07/2004 n. 19 ed e' strettamente personale. Le ceneri sono conservate in un'urna chiusa e sigillata riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto. L'urna non puo' essere aperta per nessun motivo.
L'urna deve essere conserva in locale idoneo, proposto nella domanda di affidamento e indicato tassativamente nell'atto di affidamento, in luogo decorso e sicuro.
Ogni spostamento delle ceneri al di fuori dell'immobile indicato nell'atto di affidamento e' vietato: nel caso l'affidatario desideri, per qualsiasi motivo, mutare la collocazione delle ceneri affidate, dovra' inoltrare una nuova domanda di nuova autorizzazione.
In caso di emigrazione, l'affidatario puo':
a)chiedere la tumulazione o l'interramento delle ceneri,
b) chiedere l'autorizzazione al trasporto delle ceneri nel Comune di nuova residenza, previo ottenimento del nuovo atto di affidamento da parte del Comune di nuova residenza.
Nel caso di decesso dell'affidatario, gli eredi, se intendono ottenere l'affidamento delle ceneri gia' conservate dall'affidatario, devono chiedere l'ulteriore affidamento delle stesse.
Competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e' il Comune del luogo ove saranno conservate le ceneri e potra' riguardare sia le ceneri risultanti da cremazione di cadavere sia quelle risultanti dalla cremazione di resti.