Con la Legge di Bilancio 2020 (L.160/2019) è stata istituita la nuova IMU che incorpora (eliminandola) la TASI. 
Quindi dal 2020 la TASI non è più presente e rimane solo IMU.
La Nuova IMU non presenta novità particolari rispetto al 2020:

  • viene confermata l’esenzione dall’IMU dell’abitazione principale  (e delle pertinenzedella stessa), ad eccezione di quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • viene introdotta la figura del genitore affidatario, in sostituzione di quella dell’exconiuge;
  • viene confermata la possibilità di assimilare all’abitazione principale: le abitazionipossedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, l’unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 
  •  viene confermata l’esenzione da IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo1, comma 3, del medesimo decreto legislativo; 
  •  vengono assoggettati ad IMU i seguenti immobili in precedenza assoggettati a TASI: fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 557 effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (“beni merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  
  • viene confermata la riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione principale, a condizione che:
  1. il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  2.  il comodante non possieda altre abitazioni in Italia ad eccezione della propria abitazione principale (nello stesso Comune di residenza del comodatario e non classificata in A/1, A/8 o A/9);
  3.  il contratto sia registrato (Sono in ogni caso escluse dalla riduzione in questione le - unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • viene confermata la riduzione al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cuialla Legge 9/12/98, n. 431;
  • nuova riduzione del 50% per i pensionati residenti all'estero a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;
  • Esenzione in seguito a emergenza sanitaria da Covid-19. In base al Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78) per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).

    PRINCIPALI NOVITA' IMU 2022:
  • A decorrere dall’anno d’imposta 2022, l’art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019, esenta da IMU i “fabbricati merce”, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati;
  • La Legge n. 30/12/2021, n. 234 all’art. 1, comma 743 (Legge di Bilancio per l’anno 2022) prevede per l’anno di imposta 2022 la riduzione del 62,5% dell’IMU per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

     Il VERSAMENTO DELL'IMU andrà effettuato alle seguenti SCADENZE:
  • 16 giugno: 1^ rata, calcolata in base alla situazione degli immobili del 1° semestre dell'anno in corso sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno precedente
  • 16 dicembre: 2^ rata, calcolata come conguaglio di quanto dovuto in base alla situazione dell’intero anno sulla base della aliquote e detrazioni dell’anno di competenza, rispetto a quanto già versato il 16 giugno

La 1^ rata dell'imposta andrà calcolata in base alle aliquote in vigore per l'anno 2021 (Delibera IMU 2021)
Approvate aliquote e detrazioni per l'anno 2022 (invariate rispetto all'anno 2021) con Delibera n. 10 del 12/04/2022 (Delibera IMU 2022)
Approvate aliquote e detrazioni per l'anno 2023 con Delibera n. 11 del 11/03/2023 (Delibera IMU 2023)
Per ogni ulteriore informazione: Servizio Tributi

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