IMU - Imposta Municipale Propria

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di tutti i fabbricati (esclusa l’abitazione principale), per le aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
L’IMU deve essere versata in due rate:
- 16 giugno: acconto
- 16 dicembre: saldo
- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante non possieda altre abitazioni in Italia ad eccezione della propria abitazione principale (nello stesso Comune di residenza del comodatario e non classificata in A/1, A/8 o A/9);
- il contratto sia regolarmente registrato;
- Il comodatario non sia proprietario, nemmeno in parte, dell’immobile.
Principali novità 2025
A partire dall'anno di imposta 2025, nel rispetto dell'Ordinanza n. 37346/2022 (PDF - 266,6 KB) della Corte di Cassazione, la quale ha affrontato il tema della "concessione in uso tra comproprietari", il Regolamento IMU del Comune è stato modificato e non prevede, come invece fatto in passato:
Il riconoscimento dell’aliquota agevolata e la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato tra genitori e figli, qualora l’immobile in questione sia in comproprietà tra il comodante ed il comodatario.
· Il riconoscimento dell’aliquota agevolata per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti, qualora l’immobile in questione sia in comproprietà tra il comodante ed il comodatario.
In seguito all’adozione de Decreto del 07/07/2023 - Min. Economia e Finanze sull’”Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU)”, a partire dall’anno di imposta 2025 non sono più previste le seguenti aliquote agevolate:
- alloggi concessi in comodato gratuito reciproco fra parenti di primo grado (genitori-figli)
- alloggi concessi in comodato gratuito ad affini fino al 1° grado (suoceri, generi e nuore)
Abitazione principale e pertinenze
L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).
L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.
Si considerano pertinenze dell’abitazione principale (quindi esenti) gli immobili ad essa collegati ed aventi categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie.
Sono assimilate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie:
- le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
- gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari (se i soci assegnatari sono studenti universitari anche in assenza di residenza anagrafica);
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ed adibiti ad abitazione principale;
- l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente presso: Forze armate, Forze di Polizia, Vigili del fuoco, personale di carriera prefettizia; per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Terreni Agricoli e Fabbricati Rurali
Sono esenti i terreni agricoli solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99), è soggetto all’imposta l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche.
Dal 2020 sono invece assoggettati ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale (all’art.9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 557) anche se utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola.
Aree Fabbricabili
Sono soggetti ad IMU in qualità di aree fabbricabili quei terreni (o porzioni di essi) utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore.
Principali agevolazioni e riduzioni
Si applica la riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (escluse A/1, A/8 o A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione principale, a condizione che:
Si applica la riduzione al 75% della base imponibile IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/98, n. 431.
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%.
Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%.
Principali esenzioni
Sono esenti gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia di occupazione abusiva all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633.
Sono esenti i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione.
Sono esenti dall’IMU, a decorrere dall’anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. fabbricati merce).
Approvate aliquote e detrazioni per l'anno 2024 con Delibera n. 62 del 22/12/2023 (PDF - 188,8 KB)
Approvate aliquote e detrazioni per l'anno 2025 con Delibera n. 46 del 23/12/2024 (PDF - 155,3 KB)
Prospetto aliquote IMU 2025 (PDF - 53,2 KB)
Per ogni ulteriore informazione: Servizio Tributi
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