MANOMISSIONE DI SEGNALETICA STRADALE

E’ purtroppo ormai cattiva abitudine quella di utilizzare i segnali stradali per affiggere manifestini riportanti annunci di feste private, matrimoni, foto di ogni tipo.Si ricorda che la copertura e manomissione di un segnale stradale può provocare, come già verificatosi, incidenti anche gravi. Si invita pertanto al rispetto della segnaletica stradale e si riportano le sanzioni previste dal codice della strada per chi danneggia, sposta, rimuove, imbratta la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente.

                                        D.Lgs. 30-04-1992, n. 285 Nuovo codice della strada Art. 15 - Atti vietati

  1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad

esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e

le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;

b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;

f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;

i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

  1. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 ad euro 143 .
  2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 ad euro 85 . 4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.