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Descrizione

Considerato che sempre più di frequente nell’intero territorio comunale si verificano comportamenti che possono ledere la dignità ed il decoro urbano, fatti per i quali la popolazione residente lamenta disagio, il Comune ha valutato la necessità di intervenire al fine di tutelare in via permanente il patrimonio storico, culturale ed architettonico in tutto il territorio.

Sulla base del decreto convertito in legge lo scorso luglio dal Parlamento, che reca “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" e attribuisce nuove funzioni e poteri ai sindaci in materia di “sicurezza urbana” si è ritenuto necessario adottare misure idonee volte a garantire la libera fruizione degli spazi pubblici da parte di tutti i cittadini e la tutela dei monumenti, edifici, arredi dei centri abitati e dell’intero territorio comunale, contro atti di vandalismo e contro atti contrari al decoro o che comunque possono creare problemi di sicurezza e di conflittualità.

Per questo motivo è stata emessa ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 21/11/2008.

L’ordinanza pone l’attenzione contro gli atti vandalici e il deturpamento di edifici pubblici e privati (graffiti e scritte sui muri e sugli edifici), danneggiamenti e atti vandalici su beni privati e pubblici (cabine, aree verdi, panchine, segnaletica, arredo urbano, veicoli, monumenti, impianti sportivi). L’obiettivo è garantire sicurezza e serenità dei cittadini, assicurare la pubblica decenza e tutelare l’integrità dei beni pubblici e privati.

In particolare tutti gli spazi del territorio comunale devono essere fruiti con modalità tali da rispettare il valore storico ed il decoro urbano ed è vietato:

  1. gettare o abbandonare carte, bottiglie, lattine, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi o liquidi al di fuori degli appositi contenitori,
  2. usare i luoghi pubblici come siti di deiezione;
  3. danneggiare, deturpare e imbrattare con disegni, scritte e simili, i monumenti, le facciate degli edifici, la pavimentazione stradale e, in generale, tutti i beni comunali, immobili o mobili, impianti sportivi e di pubblica illuminazione. Il divieto non vige per le aree ove è legittimamente consentita l’attività dei graffiti;

Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa di € 50 o di € 300 a seconda dell’infrazione.

Inoltre l’inottemperanza all’ordine verrà perseguita a norma dell’art. 650 del Codice Penale ed all’eventuale ripristino provvederà l’Amministrazione a spese dei trasgressori.

L’ordinanza è trasmessa alla Prefettura e Questura di Reggio Emilia, al Comando Compagnia Carabinieri di Sant’Ilario d’Enza.

Il Comando di Polizia Municipale, in via prioritaria, è incaricato della sorveglianza e dell’esecuzione del provvedimento.

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Documento (tecnico) di supporto

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Ultimo aggiornamento: 30-06-2023, 10:06